A chi è rivolto

Beneficiari della misura:

  • enti accreditati da Regione Lombardia per i servizi di formazione in apprendistato.

Destinatari della misura:

  • giovani dai 15 ai 29 anni assunti con contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • imprese con sede legale in Regione Lombardia e sede operativa localizzata nel territorio della Città metropolitana di Milano che assumono lavoratori/lavoratrici con contratto di apprendistato.

Città metropolitana non si occupa dei lavoratori e lavoratrici, senza limiti di età, percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Descrizione

L’offerta pubblica dei servizi formativi per l’apprendistato professionalizzante si realizza grazie alle risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Regione Lombardia.

Con la quota ad essa destinata, Città metropolitana di Milano eroga le Doti Apprendistato che sostengono le attività di formazione obbligatoria di apprendisti e apprendiste nei primi sei mesi dalla loro assunzione.

Sono sovvenzionati esclusivamente i moduli di formazione esterna all’azienda, finalizzati all’acquisizione di competenze di base e trasversali, che vengono erogati dagli enti ammessi nel Catalogo della Città metropolitana di Milano dell'offerta pubblica dei servizi per l'apprendistato professionalizzante - Anno 2025.

Ogni anno Città metropolitana di Milano aggiorna il Catalogo Apprendistato attraverso un bando di avviso. Gli operatori accreditati alla formazione professionale da Regione Lombardia possono partecipare singolarmente o in gruppo, impegnandosi ad accettare rispettare e applicare le regole previste.

TIPOLOGIE DEI DESTINATARI DI DOTE APPRENDISTATO

Apprendisti/e assunti/e:

  • con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 81/2015;
  • presso aziende con sede legale in Regione Lombardia e operativa localizzata in Città metropolitana di Milano (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte). Città Metropolitana di Milano si riserva, su preventiva richiesta, di ammettere deroghe per i destinatari assunti presso aziende con sede operativa situata in territori limitrofi, ma aventi sede legale in Regione Lombardia;
  • la cui assunzione sia stata effettuata successivamente al 1° gennaio 2023 per apprendisti/e per i quali/le quali sia stato attivato il primo modulo formativo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, oppure successivamente al 1° gennaio 2022 per apprendisti/e che devono svolgere moduli formativi base intermedi e avanzati;
  • la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi al primo modulo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, come previsto dalla normativa in materia. Le aziende che non sono in grado di dimostrare di essersi attivate concretamente per la formazione degli/delle apprendisti/e entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico;
  • che non abbiano in precedenza già fruito di una Dote Apprendistato per i medesimi contenuti, anche in precedenti rapporti di lavoro.

Come fare

Il Manuale Dote Apprendistato dell'edizione in corso (avviso MI0317) illustra le procedure che i soggetti coinvolti nell'attuazione del PIP sono tenuti a seguire per una corretta gestione e rendicontazione della dote.

Cosa si ottiene

La Dote Apprendistato sovvenziona i moduli di formazione obbligatoria di apprendisti/e per l'acquisizione di competenze di base e trasversali.

Ad ogni operatore viene assegnato un budget definito. I criteri di riparto delle risorse sono esplicitati nel bando di avviso dell'edizione in corso.

Le aziende possono fruire della formazione finanziata di base e trasversale rivolgendosi agli operatori disponibili nel Catalogo, che potranno attivare moduli formativi fino all’esaurimento del proprio budget.

Tempi e scadenze

BANDO  MI0328 Aggiornamento Catalogo

Apertura candidatura al Catalogo: 9 giugno 2026 (ore 14.00)

Chiusura candidature: 3 luglio 2026 (ore 12.00) 

BANDO MI0317 ANNUALITA' 2025-2026

Apertura prenotazione Doti Apprendistato: 9 settembre 2025.

Prenotazione PIP:  entro il 29 maggio 2026.

Tutte le attività didattiche del Catalogo 2024-2025 dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

Accedi al servizio

L'elenco degli Accreditati di Regione Lombardia che consente di svolgere i servizi di istruzione e formazione professionale, percorsi di formazione continua e permanente abilitante e di specializzazione.

Albo degli Accreditati Regione Lombardia

Ulteriori informazioni

Vai alla pagina del portale di Regione Lombardia:

II livello - Apprendistato Professionalizzante. Art. 44 d.lgs 81/2015

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

FAQ

SEZIONE IMPRESE, CONSULENTI, APPRENDISTI

Il D. Lgs. n. 81/2015 - modificato dal D. Lgs. n. 185/2016 - è la normativa nazionale che regolamenta l’apprendistato con gli articoli da 41 a 47 e l’art. 55.

La durata e le modalità di erogazione della formazione prevista dal suddetto Decreto è rimessa agli Accordi interconfederali e ai CCNL dei settori di inquadramento dei destinatari del contratto di apprendistato.

Inoltre, è opportuno considerare che le singole Regioni hanno facoltà di emanare disposizioni proprie riguardo l'apprendistato professionalizzante e relativi adempimenti.

L’apprendistato è rivolto principalmente ai giovani e alle giovani nella fascia d’età 15- 29 anni:

  • Apprendistato per la «Qualifica e il Diploma professionale» (o di I Livello) valido anche per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione - Art. 43 D. Lgs. 81/2015;
  • Apprendistato «Professionalizzante e di Mestiere» (o di II Livello) a partire dai 17 anni (se in possesso di qualifica) - Art. 44 D. Lgs. 81/2015;
  • Apprendistato di «Alta formazione e Ricerca» (o di III Livello), finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e i percorsi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche - Art. 45 del D. Lgs. 81/2015.

Non sussistono limiti di età per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione - Art. 47, c.4 del D. Lgs. 81/2015.

Quanto concerne l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale nel caso di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori e lavoratrici beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 81/2015)  è stato oggetto di un interpello al Ministero del Lavoro nella Circolare 5/2017: 

«La formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. In particolare, le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione. Si può ritenere che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative».

Pertanto per tale tipologia di assunzione non è consentita la fruizione della dote finanziata.

Sono interessati tutti i settori privati, oltre quello pubblico.

Il numero massimo di apprendisti assunti  per legge non può superare il 100% del personale qualificato/specializzato all’interno della stessa azienda, fatto salvo il caso in cui quest’ultima sia priva di dipendenti qualificati/specializzati o ne abbia meno di tre: solo in questo caso il datore di lavoro può assumere fino a tre apprendisti.

  • Aziende fino a 9 dipendenti: rapporto 1 a 1, ossia un apprendista per ogni lavoratore e lavoratrice qualificato/a e specializzato/a;
  • Aziende con oltre 9 dipendenti: 2 apprendisti ogni 3 dipendenti qualificati/e;
  • Aziende con almeno 50 dipendenti: l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. 
    Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un/una apprendista con contratto professionalizzante.

I vincoli numerici sopracitati non riguardano le imprese artigiane, per le quali si fa riferimento ai limiti dimensionali previsti dall’art. 4 della Legge n. 443/85 (Legge-quadro per l’artigianato).

Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto, unitamente al contratto di assunzione, dal datore di lavoro (o dal suo consulente aziendale), anche in collaborazione con l’Operatore che si fa carico della formazione dell’apprendista.

Esso definisce, per  l’intera durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista (coerentemente con il suo profilo professionale) e le modalità di erogazione di tutta la formazione svolta sotto la responsabilità diretta dell'azienda.

In esso vengono, inoltre, indicati i dati relativi all'azienda, il referente aziendale, i dati relativi dell'apprendista, e il profilo formativo di quest’ultimo (da ricercarsi nel CCNL di riferimento).

Il piano formativo può essere oggetto di modifiche durante il periodo del contratto, previo accordo tra le parti coinvolte (apprendista e impresa).

La figura del tutor/referente aziendale è disciplinata dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda. Pertanto, i requisiti e gli eventuali obblighi possono variare a seconda del CCNL.

Così come determinato nel punto 1.6, occorre fare riferimento al CCNL applicato, il quale ha facoltà di disciplinare la formazione dei/delle tutor aziendali.

La finalità formativa dell'apprendistato si realizza principalmente sul luogo di lavoro, dove l’apprendista è affiancato/a da uno o più colleghi/e esperti/e (tutor/referente aziendale) con l'obiettivo di acquisire progressivamente le competenze tecnico-professionali necessarie a diventare un/a lavoratore/lavoratrice qualificato/a.

Questo tipo di formazione è detta professionalizzante ed è regolata dai contratti di lavoro collettivi, che ne definiscono durata e modalità di erogazione ed è svolta sotto la responsabilità dell'azienda, alla quale sono rimesse la progettazione, la registrazione e i costi della stessa.

La formazione di base e trasversale, invece, integra la formazione professionalizzante ed è di competenza regionale.

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, Regioni e Province Autonome hanno il compito di realizzare un'offerta formativa pubblica finanziata fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Il Catalogo dell’offerta formativa per l’apprendistato elenca e ricomprende tutta l’offerta formativa in materia, per ogni annualità.

Il totale delle ore e la loro distribuzione dovrà tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, per un massimo di 120 ore complessive sui tre anni di durata del contratto.

Nel definire le modalità di implementazione dell'offerta formativa, le Regioni e le Province Autonome hanno adottato, come riferimento per i contenuti della suddetta formazione, la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente:

  • comunicazione nella madrelingua;
  • comunicazione nelle lingue straniere;
  • competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
  • competenza digitale;
  • imparare a imparare;
  • competenze sociali e civiche;
  • spirito di iniziativa e imprenditorialità;
  • consapevolezza ed espressione culturale.

Inoltre, alcune Regioni hanno ripreso le seguenti aree di contenuto precedentemente individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 179 del 20/5/1999, rispetto alle quali erogare la formazione per l’acquisizione delle competenze trasversali:

  • competenze relazionali;
  • organizzazione ed economia;
  • diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;
  • sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Sì, ma solo se in possesso degli standard minimi previsti dalla disciplina regionale di riferimento (dotazione di idonei locali, attrezzature, docenti ecc.).

Sì, può fare riferimento ad un soggetto terzo che sia un’agenzia di formazione o un’altra impresa, a suo carico. L’erogazione della formazione deve tenere conto dei contenuti e delle modalità erogative definite nella DGR n. X/4676 del 23 dicembre 2015.

In caso di imprese multi-localizzate, la formazione può avvenire nel rispetto della disciplina della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale (Art. 47, c.8 del D. Lgs. 81/2015).

, l’apprendistato è un contratto di lavoro con finalità formativa: il datore di lavoro deve quindi garantire al lavoratore/lavoratrice assunto/a un percorso di formazione.

Inoltre, è responsabilità del datore di lavoro la registrazione delle presenze degli/delle apprendisti/e durante il percorso di formazione e l’attestazione dei risultati conseguiti.

La formazione professionalizzante è sempre obbligatoria (come disciplinato dal CCNL applicato all’apprendista), mentre quella di base e trasversale (disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome) può essere ridotta nel caso in cui l’apprendista abbia già frequentato precedenti percorsi formativi in contratti di apprendistato precedenti.

L’impresa deve dotarsi di adeguati strumenti al fine di dimostrare, in caso di controlli ispettivi, l’avvenuta formazione, avvalendosi altresì di quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento. Per quel che riguarda Regione Lombardia, essa deve essere organizzata e documentata seguendo in primo luogo i criteri riportati all’Allegato A della D.R. n. 2258 del 01/08/2014.

Sì ma solo se previsto dal CCNL o Accordo interconfederale applicato al contratto di apprendistato.

La totale assenza della formazione può determinare, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In ogni caso, l’applicazione di eventuali sanzioni è di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.

È stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale: della durata minima di 6 mesi, varia a seconda dei contratti collettivi applicati ai singoli apprendisti/e.

Ha generalmente una durata di 3 anni: per le figure professionali riconducibili alla figura dell’artigiano, è possibile che arrivi fino a 5 anni, da intendersi come limite massimo. 

È facoltà dell’impresa qualificare l’apprendista prima del termine previsto di apprendistato, trasformando anticipatamente il contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Completato il percorso di formazione, entrambe le parti possono decidere di concludere il rapporto di lavoro durante il periodo detto di "recesso", regolamentato nella sua durata dalla contrattazione collettiva. 

Per attivare una procedura di recesso è necessario l'invio di una comunicazione scritta e che siano rispettati i tempi dovuti per il preavviso dai singoli contratti collettivi. Durante il periodo formativo del rapporto di apprendistato (superato il periodo di prova) l'interruzione del contratto è possibile, invece, solo nel caso di giusta causa o giustificato motivo.

Sotto il profilo previdenziale, trovano applicazione anche per gli/le apprendisti/e le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatorie: l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la maternità, nonché il diritto all'assegno familiare. 

Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, è prevista la possibilità di prolungare il periodo formativo di apprendistato.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a finalità formativa pensato per facilitare l'inserimento dei/delle giovani nel mondo del lavoro o la ricollocazione di lavoratori/trici in mobilità. Il vantaggio consiste nel poter lavorare e, contemporaneamente, acquisire una qualifica professionale contrattuale basata su specifiche competenze professionali. 

Sebbene ci sia possibilità di recesso al termine del periodo formativo, è un contratto a tempo indeterminato.

Con questa tipologia di contratto le imprese ricevono una riduzione del costo del lavoro, determinata da agevolazioni contributive e da una minore retribuzione, oltre all'esclusione degli apprendisti assunti dal computo degli addetti.

La legge dà la possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale ridotta rispetto a quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

Inoltre, le imprese che assumono apprendisti/e possono beneficiare di un regime contributivo agevolato.

Per l'assunzione di apprendisti in mobilità (Legge 223/91), infine, è previsto un regime contributivo agevolato sia per le imprese che per i/le lavoratori/trici. 

Il processo di formazione coinvolge le Regioni, le Province competenti e gli Enti di Formazione accreditati per i servizi di formazione in apprendistato. Una parte del percorso di formazione verrà dunque svolto attraverso corsi e altre attività di supporto, offerti da tali Enti e finanziati dalle Doti Formative Regionali. Queste attività di formazione, comprese in un Catalogo o facenti parte di specifici interventi, variano in rapporto alla tipologia di CCNL applicato e alla legge che lo regola.

Potranno usufruire del finanziamento pubblico per i/le propri/ie apprendisti/e soltanto le aziende con sede operativa localizzata nel territorio di Città Metropolitana di Milano e sede legale in Regione Lombardia (cfr. pag. 9 Avviso Dote Apprendistato 2025-2026).

Apprendisti/e assunti/e:

  • con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 81/2015;
  • presso aziende con sede legale in Regione Lombardia e operativa localizzata in Città metropolitana di Milano (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte). Città Metropolitana di Milano si riserva, su preventiva richiesta, di ammettere deroghe per i destinatari assunti presso aziende con sede operativa situata in territori limitrofi, ma aventi sede legale in Regione Lombardia;
  • la cui assunzione sia stata effettuata successivamente al 1° gennaio 2024 per apprendisti/e per i quali/le quali sia stato attivato il primo modulo formativo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, oppure successivamente al 1° gennaio 2023 per apprendisti/e che devono svolgere moduli formativi base intermedi e avanzati;
  • la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi al primo modulo trasversale entro 6 mesi dall’assunzione, come previsto dalla normativa in materia. Le aziende che non sono in grado di dimostrare di essersi attivate concretamente per la formazione degli/delle apprendisti/e entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico;
  • che non abbiano in precedenza già fruito di una Dote Apprendistato per i medesimi contenuti, anche in precedenti rapporti di lavoro.

Cfr. Avviso Dote Apprendistato 2025-2026 par. 7 pag. 9

A decorrere dal 01/09/2022, le attività formative finanziate con risorse pubbliche potranno essere realizzate in formazione a distanza (esclusivamente con la modalità sincrona) con una percentuale che non può superare il 30% del monte ore totale riguardante le competenze base e trasversali.

Cfr. Avviso Dote Apprendistato 2024-2025 par. 2 pag. 3,4 

Regione Lombardia, in applicazione del D. Lgs. n. 167/2011, ha disciplinato gli standard formativi minimi con la D.G.R. n. 4676 del 23/12/2015, prevedendo una differente durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in relazione al titolo di studio dell’apprendista:

  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti e le apprendiste in possesso di una laurea o di altri titoli di livello terziario;
  • 80 ore nel triennio per gli/le apprendisti/e in possesso di un attestato di qualifica o di un diploma professionale, o ancora di un diploma di istruzione;
  • 120 ore nel triennio per gli/le apprendisti/e in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio.

ESEMPIO: un/una apprendista con titolo di studio laurea potrà esaurire la formazione prevista nel triennio frequentando il primo modulo trasversale da 40 ore (che può essere ridotto a 32 in caso di allievo già formato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); un/una apprendista con titolo di studio diploma, frequentate le 40 (o 32) ore previste dal primo modulo, esaurirà la formazione obbligatoria con altre 40 ore (secondo modulo base intermedio); infine, gli/le apprendisti/e privi di titolo di studio o fino alla licenza media, esaurite le 40/32 ore del primo modulo, esauriranno il loro obbligo formativo con altre 80 ore di formazione nel triennio (secondo modulo base intermedio e terzo modulo base avanzato).

La normativa regionale sopracitata prevede, inoltre, che la durata della formazione può essere ridotta in caso di:

  • eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
  • crediti formativi acquisti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente: la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati;
  • crediti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella misura massima di 8 ore.

Regione Lombardia prevede che i contenuti dei moduli formativi siano coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), con particolare riferimento a:

  • sicurezza nell’ambiente di lavoro;
  • organizzazione e qualità aziendale;
  • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
  • competenze digitali;
  • competenze sociali e civiche.

1.29 A chi deve fare riferimento un’azienda che ha necessità di far svolgere la formazione di base e trasversale ai propri apprendisti? 

Regione Lombardia, per la fruizione dei corsi di formazione in apprendistato a finanziamento pubblico, prevede che le aziende si rivolgano direttamente agli Enti di formazione accreditati per lo svolgimento dei corsi per apprendisti: questi ultimi funzionano da “sportello” per lo svolgimento di tutte le pratiche.

L’azienda, dunque, sarà affiancata e seguita in tutti gli aspetti amministrativi e pratici dagli Enti sopracitati, a partire dalla presentazione alla Provincia di riferimento del Piano Individuale Personalizzato (PIP) di formazione degli/delle apprendisti/e, fino alla richiesta della Dote finanziata per le ore di formazione.

L’azienda per usufruire della Dote apprendistato deve rivolgersi agli Operatori accreditati che fanno parte del “Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell’offerta pubblica dei servizi  per l’apprendistato professionalizzante” - aggiornato annualmente e consultabile al seguente link Catalogo Apprendistato 2025.

L'azienda deve contattare direttamente l’operatore scelto e procedere con l’iscrizione al corso di formazione base e trasversale più idoneo per il proprio apprendista.

OPERATORI CATALOGO APPRENDISTATO

Si precisa che, pur avendo la normativa efficacia sull’intero territorio nazionale e prevedendo un periodo transitorio di 12 mesi a decorrere dal 24 maggio 2025,  Città Metropolitana di Milano ha stabilito che, durante tale periodo, le disposizioni relative alle modalità di erogazione della formazione non si applicano all’offerta formativa rivolta agli apprendisti e alle apprendiste finanziata tramite il catalogo pubblico.

Pertanto, i moduli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008, devono essere erogati esclusivamente in presenza, senza possibilità di ricorrere alla modalità a distanza.

In riferimento all’annualità corrente e salvo deroghe successivamente comunicate:

  • 29/05/2026 = prenotazione delle doti
  • 30/06/2026 = termine per la realizzazione dei servizi/moduli formativi prenotati e approvati;
  • 09/07/2026 = termine ultimo per la chiusura dei PIP.

N.B. Si fa presente che non potranno essere chiesti in liquidazione eventuali PIP/Edizioni non chiusi o, comunque, per le cui attività non siano state rispettate le date sopra indicate.

Posto come termine ultimo per la chiusura dei PIP il 09/07/2026, sarebbe opportuno chiudere gli stessi non appena gli/le allievi/e hanno terminato le attività formative e anche eventuali recuperi

In ogni caso, al momento dell’invio della richiesta di liquidazione a Città Metropolitana, i PIP degli/delle apprendisti/e in elenco devono essere obbligatoriamente chiusi. Qualora risultino ancora aperti, c’è il rischio che non vengano presi in considerazione per il saldo della dote.

N.B. Si fa presente che, al momento della chiusura del PIP e contestuale richiesta di liquidazione, una copia dello stesso deve necessariamente essere allegata in piattaforma, completa delle firme di tutte le parti coinvolte.

Sì, anche se non debbano essere richiesti in liquidazione, una volta terminate le attività formative degli/delle apprendisti/e è raccomandato che vengano chiusi  entro le scadenze previste dal Bando finanziato, salvo deroghe successivamente comunicate e comunque non oltre l’inizio della nuova annualità.

Ogni classe della edizione finanziata può essere complessivamente composta da massimo 20 allievi/e.

Il numero di apprendisti/e titolari di dote (quindi finanziabili) per ogni edizione non può essere superiore a 12. Nel caso in cui, oltre ai titolari del corso ci siano anche eventuali apprendisti/e che recuperano, si fa presente che il gruppo classe all’interno della stessa giornata formativa non può comunque complessivamente superare le 25 unità. 

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 3.2 pag. 7,8

Per i corsi privati non vi è alcuna limitazione, fatto salvo il rispetto della norme relative all’accreditamento.

Il registro formativo è un documento ufficiale e come tale deve essere vidimato (timbrato e firmato) dal Legale Rappresentante/Altro soggetto con potere di firma, nella prima e nell’ultima pagina.

Il registro va predisposto in anticipo rispetto all’avvio delle attività e comunque non va datato oltre il giorno prima dell’inizio delle stesse: il Rappresentante dell’Operatore avrà dunque il compito di controllare che sia completo in tutte le sue parti e che il format sia quello reso disponibile su Sintesi per l’annualità corrente, procedendo quindi alla numerazione progressiva delle pagine e apponendo la sua firma di certificazione su ognuna delle stesse.

Si fa presente che un registro non vidimato seguendo questi passaggi potrà essere considerato documentazione non conforme in sede di istruttoria per la liquidazione.

N.B. Qualsiasi firmatario diverso dal Legale Rappresentante deve essere necessariamente in possesso di apposita delega.

La documentazione va firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’Operatore/Capofila Rete o soggetto delegato da procura (in questo caso da allegare): è concesso che il soggetto che vidima i registri e quello che presenta la domanda di liquidazione non coincidano, ma non saranno ammessi firmatari diversi da quelli a suo tempo individuati.

Dunque, non verrà presa in considerazione documentazione presentata con firma di docenti, responsabili organizzativi, segretari/e, tutor, ecc.. 

Sì, ma ad ogni documento che preveda la firma digitale, in caso di firma olografa va allegato obbligatoriamente il documento di identità in corso di validità del firmatario.

A tal proposito, si invitano gli Operatori a verificare anche le scadenze delle proprie firme digitali prima dell’invio della documentazione.

Ogni domanda di liquidazione può avere al suo interno al massimo tre edizioni: considerando che il numero massimo di allievi/e titolari di dote per edizione è 12, non verranno ammesse a finanziamento richieste pervenute per oltre i 36 allievi/e.

La domanda di liquidazione può essere presentata solo se:

  • I PIP chiesti in liquidazione risultano chiusi e caricati in Sintesi;
  • L’edizione chiesta in liquidazione deve essere chiusa, così come eventuali edizioni collegate o edizioni in cui gli apprendisti hanno recuperato. 

Contestualmente l’Operatore è invitato a verificare di aver inserito in Sintesi le ore frequentate dagli/dalle apprendisti/e che ha chiesto in pagamento.

Ogni singola domanda di liquidazione dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti documenti, compilati con la corretta modulistica (reperibile in Sintesi):

  1. Domanda di liquidazione (in formato PDF e firmata digitalmente);
  2. Elenco PIP degli/delle apprendisti/e per cui viene richiesto il finanziamento (da firmare digitalmente o con timbro e firma olografi);
  3. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ed applicazione ritenuta 4% (in formato PDF e firmata digitalmente
    N.B. la presente dichiarazione, che ha validità per anno solare, può essere inviata dall’Operatore anche a parte o con la prima domanda di liquidazione (isempre che non vi siano stati cambiamenti rispetto alla documentazione precedentemente ricevuta dall’Ente);
  4. Registro/i formativo
    N.B. in caso di recuperi, trasmettere contestualmente al registro originale anche il frontespizio del registro in cui è avvenuto il recupero delle ore non frequentate dall’allievo/a e le pagine dello stesso in cui si evince la presenza di quest’ultimo e le materie trattate;
  5. Tracciature LOG (per le sessioni in FAD) 
    N.B. in caso di recuperi, trasmettere contestualmente al tracciato originale anche la tracciatura delle giornate in cui il recupero è stato effettuato;
  6. Documentazione per controlli antimafia (da presentarsi esclusivamente qualora il totale complessivo del finanziamento assegnato all’Operatore per il Bando MI0317 superi l'importo 150.000 euro per l’annualità in corso)

La documentazione inviata a Città Metropolitana non deve essere trasmessa in formati editabili (non saranno accettati, ad esempio, documenti in word, excel, ecc...). Uno dei formati comunemente accettati è il pdf.

Per considerare valida una tracciatura log, essa dovrà avere le seguenti informazioni minime e facilmente individuabili:

  • nominativo partecipante/email univoca che permette di identificare correttamente il/la singolo/a apprendista con chi ha effettuato l’accesso;
  • orario log di entrata;
  • orario log di uscita;
  • durata connessione (espressa preferibilmente in ore e minuti).

Sì, per permettere all’Ente il controllo sull’effettiva erogazione della formazione è obbligatorio che venga trasmesso,  unitamente a quello degli apprendisti, anche il tracciato log del/della docente.

Per garantire la fattibilità dei controlli sulle attività in FAD si invitano gli Operatori a provvedere alla gestione delle attività da remoto, controllando che nei log siano sempre presenti orario di connessione e disconnessione degli/delle apprendisti/e. Qualora gli orari delle connessioni siano in anticipo rispetto all’orario di inizio corso dichiarato in calendario e gli orari delle disconnessioni vadano oltre il termine stabilito delle stesse lezioni, si fa presente che la fascia oraria presa in considerazione per i controlli sarà esclusivamente quella effettiva delle lezioni.

Anche se la tracciatura log ha valenza di prova dell’effettivo svolgimento delle attività, si ricorda agli Operatori che il registro formativo è un documento ufficiale: è a cura degli stessi evitare che ci siano difformità con quanto dichiarato in registro (eventuali assenze, orari di connessione e disconnessione) e le presenze effettivamente riscontrabili tramite log. Un registro formativo non coerente con il tracciato log potrà essere considerato documentazione non conforme

Fatto salvo il numero massimo di allievi/e consentito per ogni gruppo classe, l’Operatore che necessita di questa integrazione ha facoltà di richiedere l’inserimento di nuovi apprendisti/e - e quindi la riapertura dell’apposito campo su Sintesi - entro e non oltre la seconda giornata formativa prevista.

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 3.1 pag. 7

Nel rispetto di queste tempistiche, l’Operatore dovrà inviare all’indirizzo apprendistato@cittametropolitana.mi.it una email avente come oggetto “RICHIESTA INTEGRAZIONE COMUNICAZIONE AVVIO CORSO” e  all’interno i dati che individuano l’edizione da integrare e i PIP degli apprendisti da inserire.

Si fa presente che qualsiasi aggiunta a posteriori non autorizzata non verrà presa in considerazione.

Sì, il calendario e la comunicazione di avvio permettono all’Ente di organizzare eventuali controlli o visite ispettive e devono essere soprattutto coerenti con i registri didattici: in ogni caso, si fa presente che le date e gli argomenti calendarizzati in Sintesi devono necessariamente coincidere con quanto dichiarato nei registri formativi e una discrepanza tra gli stessi potrà comportare il non riconoscimento della giornata formativa; stesso discorso vale per gli/le allievi/e associati/e al corso e per i/le quali si procederà alla richiesta di saldo.

L’Operatore può aggiornare in Sintesi il calendario didattico nel caso in cui, per cause di forza maggiore, sia impossibilitato a svolgere del tutto o in parte le lezioni previste.

Prima di procedere con l’aggiornamento e la nuova calendarizzazione, è obbligatorio inviare all’indirizzo apprendistato@cittametropolitana.mi.it una email avente come oggetto “COMUNICAZIONE MODIFICA CALENDARIO ATTIVITA’” e all’interno le motivazioni delle modifiche apportate e le nuove date per la formazione.

Si fa presente che la comunicazione all’Ente deve essere tempestiva e deve avvenire non oltre due ore dopo l’inizio previsto delle attività che subiranno i cambiamenti

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 3.5 pag. 11-12

Si fa presente che un/a apprendista può recuperare una giornata o anche solo un’ora di assenza esclusivamente se viene effettuato nel corso di una lezione che ha per oggetto lo stesso argomento. Ad esempio, se l’apprendista è risultato/a assente alla lezione di “comunicazione”, potrà recuperare la stessa solo con altre ore di “comunicazione”.

Diversamente, se l’allievo/a assente alla lezione di “comunicazione” verrà inserito/a in recupero in un corso di “sicurezza nei luoghi di lavoro”, le ore non verranno prese in considerazione come recupero.

Innanzitutto l’Operatore dovrà prevedere nel registro di origine alcune pagine dedicate al recupero di eventuali allievi/e assenti, avendo cura di raccogliere firme dei/delle discenti e dei/delle docenti nello stesso registro. Sarà infine necessario apporre le dovute annotazioni del recupero effettuato, sia sul registro di origine (in corrispondenza dell’assenza dell’allievo), sia sul registro dell’edizione relativa al recupero.

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 3.7 pag. 13,14

L’Operatore può far recuperare l’allievo/a anche in un’edizione privata, ma deve segnalare (nel campo “note” del registro di provenienza) che le ore recuperate non verranno prese in considerazione nel calcolo del monte ore effettive erogate per la liquidazione della dote.

Di conseguenza, nell’Elenco PIP facente parte della documentazione per la domanda di liquidazione, le ore richieste in pagamento potranno essere solo ed esclusivamente quelle erogate tramite percorsi formativi finanziati da Città Metropolitana.

Infine, ad attestazione dell’avvenuta formazione, l’apprendista riceverà due certificati: il primo, comprendente le ore erogate a finanziamento pubblico e il secondo - senza alcun riferimento a Città Metropolitana - a nome dell’Operatore che certifica privatamente le ore restanti.

Si precisa che sul sistema Sintesi andranno caricate esclusivamente le ore di effettiva presenza erogate con finanziamento pubblico

E’ necessario rispettare il tetto massimo del 30% di FAD sul monte ore totale espressamente previsto da Regione Lombardia (D.G.R. n. 6380 del 16/05/2022). Cioè è possibile effettuare in FAD il recupero di una lezione originariamente prevista in presenza nel caso in cui questo non faccia sforare all’allievo il limite massimo sopracitato. Ad esempio, nel caso di recuperi provenienti da un percorso formativo effettuatosi interamente in presenza, l’allievo potrà recuperare in modalità formazione a distanza massimo il 30% delle assenze.

I due percorsi formativi non presentano differenze, tranne che per le ore di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (8 in totale). Ne consegue che i moduli da 40 ore saranno comprensivi di questa materia. Si ricorda che chi possiede l’attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non può frequentare il modulo da 40 ore.

Il percorso formativo da 32 ore (privo, quindi, delle 8 ore di salute e sicurezza) è riservato esclusivamente agli/alle allievi/e che hanno assolto - del tutto o in parte,  anche in precedenti rapporti di lavoro - gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, art. 37, commi 1 e 2. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a produrre copia degli attestati di formazione già posseduti dagli/dalle apprendisti/e o autocertificazione.

Sì, è possibile accorpare gli/le apprendisti/e delle due edizioni in un unico gruppo classe, rispettando comunque i parametri stabiliti (massimo 20 allievi totali e massimo 12 doti riconosciute per gruppo classe) e secondo le seguenti modalità:

  • le due edizioni devono essere distinte sul portale Sintesi;
  • i registri devono essere separati;
  • su frontespizio di entrambi i registri specificare che le edizioni sono collegate;
  • in sede di liquidazione entrambe le edizioni devono essere richieste in pagamento nella stessa domanda.

Il registro formativo è un documento ufficiale: pertanto si invitano gli Operatori a compilarlo correttamente in ogni sua parte e a vigilare sulla corretta tenuta dello stesso, cercando di evitare cancellature, utilizzi di matita e verificando che le firme di allievi e docenti siano sempre apposte in originale, per esteso e leggibili: non saranno ammesse sigle, né firme non olografe.

In caso di errori di compilazione, è necessario barrare il contenuto da cancellare - che deve risultare comunque leggibile - e riscrivere il testo.

Si ricorda, inoltre, che il format del registro deve essere esclusivamente quello previsto dal Bando per l’annualità corrente (reperibile in Sintesi- cartellina arancione): qualsiasi modifica non autorizzata apportata allo stesso o eventuali aggiunte potrebbero non renderlo più valido ai fini della liquidazione.

Nell’erogazione della formazione a distanza, l’Operatore deve tenere presente che l’aula FAD non deve intendersi diversamente da quella in presenza. Pertanto, la piattaforma utilizzata deve garantire ai discenti l’interazione (audio e video) in tempo reale con il/la docente, il/la quale, a sua volta, è tenuto/a a vigilare sulla effettiva presenza degli/delle allievi/e al modulo formativo, evitando cioè che gli stessi siano  connessi alla piattaforma ma non effettivamente in ascolto.

A tal proposito, se durante un’ispezione da parte di Città Metropolitana sull’attività in FAD dovesse verificarsi il caso sopra riportato, per l’allievo/a connesso/a ma non effettivamente presente alla lezione non verrà considerata valida la giornata oggetto del controllo.

Fermo restando che gli Operatori - nei limiti della normativa vigente - sono liberi di articolare il calendario delle attività come meglio credono, tuttavia le attività didattiche dovranno essere suddivise in ore non frazionate: non sarà dunque possibile erogare un modulo della durata di 30 min, 1 ora e mezza, etc...

Si ricorda che la partecipazione degli apprendisti/e e il conseguente riconoscimento della formazione erogata è su base oraria: verrà conteggiata un’ora di presenza ad ogni allievo/a solo se quest’ultimo/a risulta in aula/connesso per almeno 30 minuti all’interno dell’ora formativa.

L’Operatore è tenuto ad indicarle - negli spazi per le note - ogni volta che si verifichi una delle ipotesi precedentemente descritte all’interno dell’ora formativa.

Poniamo il caso in cui un/a allievo/a entri in aula o si connetta alle 09.31 durante l’ora formativa che va dalle 09.00 alle 10.00: l’Operatore dovrà indicare in nota l’orario del ritardo e l’allievo/a, di conseguenza non potrà vedersi riconosciuta l’ora a causa dell’assenza superiore ai 30 minuti. Diversamente, qualora l’orario di entrata sia 09.29, non andrà indicato il ritardo e l’ora di presenza verrà riconosciuta.

Merita particolare attenzione il caso delle disconnessioni multiple nel corso di una stessa sessione formativa durante le attività in FAD: in questo caso, l’Operatore - effettuato il conteggio dei minuti di presenza dell’allievo/a all’interno dell’ora formativa - indicherà nelle note se le disconnessioni hanno causato o meno un’assenza superiore ai 30 minuti.

Si fa presente che - per quanto riguarda la FAD - il registro delle presenze deve essere coerente con gli effettivi orari di presenza degli apprendisti o le assenze risultanti dai log inviati all’Ente: in caso contrario, all’Operatore non verranno riconosciute le presenze degli/delle allievi/e che non risultano effettivamente connessi dai log.

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 3.3 pag. 9-10 

Il PIP verrà chiuso e l’Operatore ha facoltà di richiedere la liquidazione degli importi relativi alle ore frequentate dall’apprendista prima del momento della rinuncia: tale importo verrà, dunque, riparametrato in base alle ore effettivamente frequentate.

Sì. Per rimettere in circolo l’importo della Dote nel budget dell’Operatore è necessario effettuare i seguenti passaggi:

  • Sganciare l’apprendista rinunciatario/licenziato dal corso in cui era stato inserito;
  • Richiedere l’annullamento del PIP, precisandone le motivazioni, scrivendo una mail all’indirizzo apprendistato@cittametropolitana.mi.it;

Qualora sussistano le condizioni, Città Metropolitana di Milano provvederà ad annullare il PIP per l’allievo/a indicato/a, rimettendo in circolo l’importo della Dote che dunque potrà essere utilizzata per altri apprendisti.

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 3.10 pag. 15

Un/a discente non può essere inserito/a in più corsi apprendistato contemporaneamente, né può essere preso/a in carico da due Operatori diversi per la stessa misura: nel portale Sintesi cliccare “verifica dote”.

Nel caso in cui l’Operatore riscontri l’assenza dei dati di un/una apprendista su Sintesi, è tenuto a compilare l’apposito modulo in formato excel in ogni suo campo ed inviarlo - unitamente alla COB dell’allievo in questione - all’indirizzo apprendistato@cittametropolitana.mi.it. Tale operazione permetterà all’assistenza tecnica preposta di registrare i dati in Sintesi e, una volta completato l’allineamento dei dati a sistema, l’Operatore potrà procedere con la registrazione ai corsi.

Il file excel da compilare è presente nella cartellina arancio in Sintesi.

Il sistema informativo Sintesi ha previsto una serie di blocchi mirati ad impedire la creazione del PIP e l’iscrizione dell’allievo/a al percorso formativo qualora non abbia i requisiti previsti dall’Avviso dote 2025-2026: in ogni caso Città metropolitana di Milano si riserva di effettuare ulteriori controlli in fase di verifica della richiesta di liquidazione e non concedere il finanziamento qualora tali requisiti non vengano rispettati.

Cfr. Manuale di gestione 2025-2026 Par. 2.1 pag. 4

Come meglio esplicitato al par. 7 dell'Avviso dote 2025-2026, l'unica eccezione ammissibile potrebbe riguardare la sede aziendale presso cui l'apprendista risulta assunto: valutati positivamente tutti i requisiti ad eccezione di quello della sede operativa, se quest'ultima è sistuata in territori limitrofi all'area di Città metropolitana di Milano, l'Operatore può inviare richiesta di deroga, allegando COB e file excel di integrazione apprendisti all'Ufficio apprendistato all'indirizzo apprendistato@cittametropolitana.mi.it.
Si precisa che la concessione della deroga non è automatica: verrà valutata e, pertanto, deve essere sempre motivata.
Una volta avuto riscontro positivo dall'Ufficio apprendistato, sarà necessario perfezionare l'inserimento dei dati con l'intervento dell'assistenza tecnica della piattaforma Sintesi: l'Operatore verrà, pertanto, invitato a mettersi in contatto con questi ultimi con una mail di conferma e concorderà la telefonata per l'intervento in simultanea con l'AT.
Si fa presente che, trattandosi di intervento tecnico, l'operazione non è immediata e potrebbe richiedere fino a 5 giorni lavorativi.
 
Cfr. pag. 4 Manuale di gestione 2025-2026 e pag. 9 Avviso Dote 2025-2026

Partendo dal presupposto che l'Operatore è tenuto ad avvalersi esclusivamente delle sedi indicate in fase di candidatura al Catalogo, qualora ne ravvisi l'esigenza e per particolari motivi logistici e/o organizzativi, è possibile inoltrare, utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 4 - disponibile nella cartellina arancione in Sintesi), richiesta per l'utilizzo di una nuova sede temporanea che rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa in ogni caso che l'Operatore non potrà erogare attività formative finanziate dalla Dote apprendistato in tale sede prima di aver terminato l'iter seguente:
  • Invio della dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal L.R. all'indirizzo apprendistato@cittametropolitana.mi.it;
  • Conferma da parte dell'Ufficio apprendistato per l'avvio di una richiesta di revisione progetto in piattaforma Sintesi;
  • Richiesta di revisione del progetto in piattaforma;
  • Messa in revisione del progetto da parte dell'Ufficio apprendistato: in questa fase si sottolinea la necessità di non effettuare modifiche al progetto originariamente approvato, se non quelle necessarie all'inserimento della nuova sede temporanea ("Sezione D- Sedi del progetto"): a tal proposito si ricorda che è necessario replicare tutti i moduli formativi che si intendono erogare anche per la nuova sede;
  • Conferma delle revisioni e invio della richiesta (sempre tramite piattaforma Sintesi);
  • Accettazione (o respingimento, nel caso in cui l'Operatore abbia modificato altre sezioni del progetto) della proposta di revisione: da questo momento in poi lo stato del progetto tornerà da "in revisione" a "avviato" e si potrà procedere con l'associazione degli allievi alla nuova sede temporanea.
Cfr. par. 3.9.1, pag.14-15 Manuale di gestione 2025-2026

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Pagina aggiornata il 12/06/2026

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