L'imposta è applicata sulle pratiche di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.
L'importo della imposta è definito nel piano tariffario annualmente approvato da Città metropolitana.
Città metropolitana provvede alla riscossione attraverso l'ACI. Può stabilire, inoltre, eventuali aumenti sul piano tariffario che non superino il 30% dell'importo.
Sono esonerati dal pagamento della tassa i veicoli per persone diversamente abili:
- con ridotte capacità motorie e di deambulazione causate da malattie o amputazione degli arti;
- con problemi psichici o mentali gravi.
Oltre alle esenzioni, sono previste anche agevolazioni per il pagamento dell'imposta nei seguenti casi:
- mezzi ad uso speciale e loro eventuali rimorchi;
- camper, roulottes e veicoli adibiti ad abitazione/campeggio;
- veicoli costruiti da almeno trent’anni, esclusi quelli adibiti ad "uso professionale";
- veicoli aziendali.
La domanda per ottenere l'esenzione va presentata presso gli uffici dell'ACI-PRA o presso gli sportelli telematici, al momento della richiesta di formalizzazione.
La domanda di rimborso dell'imposta in caso di pagamento non dovuto deve essere effettuato presso la sede di via Durando 38 (Milano) dell'ACI-PRA.
In caso di mancato versamento l'imposta verrà richiesta unitamente a sanzioni ed interessi entro i cinque anni successivi dalla trascrizione della formalità all'ACI-PRA.