L'attività di recupero può essere intrapresa dopo 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, previa presentazione delle garanzie finanziarie. Tale termine può essere sospeso per eventuali richieste di integrazioni. Nel caso di imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta nel termine fissato, la Città Metropolitana di Milano provvede con provvedimento al divieto inizio/prosecuzione.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
- ricorso giurisdizionale al TAR: entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.
In caso di rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005), di veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003) e d'impianti di coincenerimento (D.Lgs. 133/2005) la documentazione dovrà evidenziare il rispetto della normativa specifica, mentre l'inizio dell'attività è subordinato allo svolgimento di un sopralluogo preventivo da parte della Città Metropolitana di Milano.